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Roma, 15 gennaio 2025
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro
In data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il d.lgs. 211/2024 , che adegua la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando
modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000
e nelle relative disposizioni di attuazione1.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell’Unità di informazione finanziaria per
l’Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro – che ricadono
nell’ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 – dovranno essere
dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più € 12.500)2.
La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese
solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente
pari o superiori a € 10.0003.
In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d’Italia del 2010 nonché con quanto precisato
nelle faq della UIF, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d’oro
da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale4.
Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro
di almeno il 90% o a lingotti sotto f orma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il
99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di
informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli5; a partire dal prossimo 17 gennaio non dovranno
più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti6.
Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito,
in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalent emente industriale
nonché il sopra citato materiale d’oro da destinare a fusione.
La recente riforma attribuisce all ’Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le
operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa 7. Fino
1 Cfr. https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/index.html.
2 Cfr. art. 1, comma 2, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.
3 Cfr. art. 1, comma 2-bis, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.
4 Cfr. art. 1, comma 1, lett. b-bis), della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.
5 Cfr. d.lgs. 195/2008 come modificato dal d.lgs. 211/2024; cfr. anche Regolamento (UE) 2018/1672.
6 Cfr. art. 1, comma 2-quinquies, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024. Cfr. anche art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del
d.lgs. 195/2008, come modificato dal d.lgs. 211/2024, che definisce le riserve altamente liquide di valore rinviando ai beni elencati al
punto 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1672.
7 Cfr. art. 1, comma 6, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.
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all’emanazione delle predette istruzioni, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare
applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.
Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat-
UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Eventuali quesiti sull’applicazione di tali disposizioni per i profili di competenza della UIF
nonché sull’invio delle dichiarazioni di operazioni in oro possono essere trasmessi, rispettivamente, agli
indirizzi e-mail NCI.NRI@bancaditalia.it e VIT.DichiarazioniOro@bancaditalia.it.